Campioni esenti
Regolamentazione ADR per la spedizione di campioni umani o animali esenti
I campioni umani o campioni animali che presentano una probabilità minima di contenere agenti patogeni non sono sottoposti alle disposizioni della regolamento ADR se sono trasportati in un imballaggio atto a evitare ogni perdita e recante la dicitura “CAMPIONE UMANO ESENTE” o “CAMPIONE ANIMALE ESENTE”, secondo il caso.
Per la spedizione di campioni umani esenti e per la spedizione di campioni animali esenti, si reputa che l’imballaggio sia conforme alle disposizioni prescritte dalla regolamentazione ADR (di cui sopra) se soddisfa le seguenti condizioni:

(a) È costituito da tre elementi:
(i) uno o più recipienti primari a tenuta;
(ii) un imballaggio secondario a tenuta; e
(iii) un imballaggio esterno sufficientemente robusto tenuto conto della sua capacità, della sua massa e della utilizzazione alla quale è destinato, e di cui almeno una superficie ha una dimensione minima di 100 mm x 100 mm;
(b) Nel caso di liquidi, materiale assorbente, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto, è sistemato tra il o i recipienti primari e l’imballaggio secondario, in modo che, durante il trasporto, ogni rilascio o perdita di liquido non raggiunga l’imballaggio esterno e non comprometta l’integrità del materiale di imbottitura;

(c) Nel caso di recipienti primari fragili multipli sistemati in un imballaggio secondario unico, questi devono essere imballati singolarmente oppure separati per evitare ogni contatto tra loro.

NOTA 1: Ogni esenzione (“CAMPIONE UMANO ESENTE” o “CAMPIONE ANIMALE ESENTE”) secondo il presente paragrafo (tratto dalla regolamento ADR) deve basarsi sul giudizio professionale.
Questo giudizio dovrebbe essere fondato sull’anamnesi medica, sui sintomi e sulla situazione specifica della sorgente, umana o animale, e sulle condizioni endemiche locali.
Tra i campioni che possono essere trasportati secondo il presente paragrafo, si trovano, per esempio:
- i prelievi di sangue o di urina per misurare il tasso di colesterolo, la glicemia, il tasso di ormoni o
gli anticorpi specifici della prostata (PSA);
- i campioni destinati a verificare la funzionalità di organi come il cuore, il fegato o le reni per gli
esseri umani o animali non affetti da malattie infettanti, o per la vigilanza farmaco terapeutica;
- i campioni prelevati a scopo assicurativo in vista dell’assicurazione intesi a determinare la
presenza di stupefacenti o di alcol;
- i test di gravidanza;
- le biopsie per rivelare il cancro;
- la ricerca di anticorpi sugli esseri umani o animali in assenza di ogni timore d’infezione (per
esempio valutazione di un’immunità indotta dalla vaccinazione, la diagnostica di una malattia
auto-immune, ecc.).

NOTA 2: Per il trasporto aereo, gli imballaggi dei campioni umani o animali esentati secondo il presente paragrafo, devono soddisfare le condizioni indicate in alinea da (a) a (c).

2.2.62.1.5.7 Ad eccezione:
(a) dei rifiuti medicali (N° ONU 3291);
(b) del materiale o delle attrezzature mediche contaminati da o contenenti materie infettanti della Categoria A (N° ONU 2814 o N° ONU 2900); e
(c) del materiale o delle attrezzature mediche contaminati da o contenenti altre merci pericolose che rientrano nella definizione di un’altra classe di pericolo,
il materiale o le attrezzature mediche potenzialmente contaminati da o contenenti materie infettanti.